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Enti del Terzo Settore: cosa sono, come funzionano e perché contano

Enti del Terzo Settore

La riforma del Terzo Settore, introdotta con il Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ha riscritto le regole per le organizzazioni no profit in Italia. L’obiettivo? Rendere il settore più trasparente, efficace e integrato nel sistema di welfare nazionale. Al cuore della riforma c’è la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), pensata per riconoscere formalmente l’impegno civico, solidaristico e sociale di migliaia di realtà.



Cosa si intende per Enti del Terzo Settore

Un ETS è un’organizzazione privata, senza fini di lucro, che svolge attività di interesse generale come l’assistenza sociale, la promozione culturale, l’inclusione lavorativa o la tutela dell’ambiente. Queste attività devono essere svolte in forma volontaria, gratuita o mutualistica, oppure con criteri di efficienza economica, ma sempre con lo scopo principale di generare un impatto sociale positivo.

Iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è la condizione essenziale per ottenere la qualifica. Questo passaggio non è solo formale: consente di accedere a contributi pubblici, agevolazioni fiscali, bandi, convenzioni e al riparto del 5 per mille.


Chi può diventare ETS

Il Codice del Terzo Settore riconosce diverse tipologie di enti:

  • Organizzazioni di Volontariato (OdV)

  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)

  • Enti Filantropici

  • Imprese Sociali (tra cui le cooperative sociali)

  • Reti Associative

  • Società di Mutuo Soccorso

  • Altri enti privati non societari che operano senza scopo di lucro

Chi è escluso? Le pubbliche amministrazioni, i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria economica e tutti gli enti a loro collegati o controllati.


Cosa cambia con la riforma

Uno dei passaggi più significativi è l’abrogazione della qualifica di ONLUS. Le organizzazioni che precedentemente operavano con questa forma giuridica devono ora scegliere una nuova qualifica ETS coerente con le proprie attività.

Inoltre, la riforma semplifica l’acquisizione della personalità giuridica, eliminando il vecchio regime concessorio. Oggi, tramite un atto notarile e con requisiti patrimoniali minimi (15.000 euro per le associazioni, 30.000 per le fondazioni), un ente può ottenere la personalità giuridica direttamente con l'iscrizione al RUNTS.


Attività ammesse: interesse generale e attività secondarie

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o prevalente una o più delle 26 attività di interesse generale elencate all’art. 5 del Codice. Esempi concreti:

  • assistenza a disabili e anziani

  • attività culturali, artistiche e sportive

  • educazione, formazione e contrasto alla povertà educativa

  • inserimento lavorativo di persone svantaggiate

  • accoglienza migranti

  • tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale

  • commercio equo e solidale

È anche possibile svolgere attività “diverse”, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali. Ad esempio, una APS che promuove l’inclusione sociale può affiancare un’attività di ristorazione sociale, purché funzionale al suo scopo.


Obblighi, trasparenza e sanzioni

Chi si qualifica come ETS ha precisi obblighi:

  • Statuto conforme al Codice del Terzo Settore

  • Tenuta dei libri sociali e redazione del bilancio

  • Pubblicazione online di compensi e retribuzioni (per ETS con entrate > 100.000 euro)

  • Redazione del bilancio sociale per chi supera 1 milione di euro

L’uso improprio delle denominazioni “ETS”, “APS”, “OdV” o simili da parte di enti non iscritti al RUNTS è punito con sanzioni fino a 10.000 euro, raddoppiabili in caso di frode.


Focus su OdV e APS: differenze operative

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) si basano su una partecipazione volontaria attiva e operano prevalentemente a favore di terzi. La loro struttura è associativa, devono avere almeno 7 soci persone fisiche o 3 OdV, e non possono avere più lavoratori che volontari.

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS), invece, possono rivolgere le proprie attività anche ai soci e ai loro familiari. Anche qui la base minima è di 7 soci o 3 APS. Le APS sono spesso protagoniste nell’ambito culturale, sportivo, educativo e ricreativo.

Entrambe possono accedere a convenzioni con la pubblica amministrazione, a condizione di essere iscritte al RUNTS da almeno sei mesi.


Il ruolo delle Reti associative e dei CSV

La riforma ha valorizzato le reti associative come strumenti di rappresentanza, formazione e supporto tecnico per gli enti affiliati. È un modello che rafforza la capacità operativa e la coesione tra ETS sul territorio.


I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), finanziati in parte con risorse del 5 per mille, offrono supporto gratuito in ambiti come la progettazione, la formazione, la comunicazione, la consulenza legale e amministrativa. Con la riforma, i loro servizi sono ora estesi a tutti gli ETS che coinvolgono volontari.


Regime fiscale e nuovi vantaggi

Le nuove norme fiscali, approvate dalla Commissione UE, distinguono tra ETS commerciali e non commerciali, introducendo regimi agevolati per molti enti. Le OdV, ad esempio, possono beneficiare di una detrazione fiscale del 35% sulle donazioni da parte di persone fisiche.

Anche le cooperative sociali, che sono ETS a tutti gli effetti, conservano il proprio regime speciale e beneficiano di ulteriori strumenti di finanza agevolata.


Conclusione: un'opportunità per il cambiamento

La riforma del Terzo Settore non è solo una questione di norme. È una sfida culturale e organizzativa che punta a rendere il mondo del no profit più forte, più trasparente e più integrato con le politiche pubbliche. Per gli enti che operano nel sociale, assumere la qualifica di ETS significa uscire dalla zona grigia dell’informalità e accedere a nuovi strumenti per creare impatto.



Chi lavora per il bene comune oggi ha un quadro normativo chiaro e strumenti concreti per farlo in modo più solido ed efficace.

@Di.Ma Giuseppe Muscatello MSCGPP77L13D976R

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